Quando si pensa a un matrimonio, l’immaginario comune si focalizza spesso sugli aspetti romantici e organizzativi della cerimonia: lo scambio delle promesse, l’acquisto dell’abito e l’organizzazione di un evento in grande stile sembrano assorbire totalmente le fantasie dei futuri sposi. Tuttavia, visto anche il valore civile e legale del sì, è importante non trascurare questioni strettamente finanziarie come la scelta del regime patrimoniale.
Una volta sposati, infatti, i coniugi abbracciano la filosofia della comunione dei beni, come previsto dalla legge italiana, ma nulla impedisce loro di chiedere esplicitamente una separazione patrimoniale. Si tratta di una decisione molto delicata, che va presa considerando diversi parametri e comunicata con le giuste tempistiche.
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Scelta del regime patrimoniale, cosa prevede la legge
Il matrimonio è un evento molto rilevante nella vita di una coppia: da un punto di vista romantico e religioso corrisponde all’unione tra due anime, ma non va assolutamente trascurata anche la sua dimensione pragmatica e sociale.
Per la legge italiana, infatti, il contratto nuziale è un atto giuridico che crea una comunione di vita materiale e spirituale tra due persone e rappresenta il fondamento della famiglia. Da questa unione derivano una serie di diritti e doveri che i coniugi sono chiamati a rispettare, anche da un punto di vista finanziario.
In questo contesto si inserisce la scelta del regime patrimoniale, ovvero il modo in cui i due neosposi decidono di gestire i propri beni e le proprie finanze dopo il sì. A tal proposito, la legge italiana è molto chiara: in assenza di un’espressa volontà da parte di marito e moglie, viene ad instaurarsi automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
Qualora la coppia voglia invece optare per la separazione dei propri beni, deve necessariamente stipulare un atto in presenza di un notaio o comunicarlo durante il rito civile. I due regimi, come suggerisce lo stesso nome, sono molto diversi, e meritano di essere valutati con attenzione per non commettere errori.
Cos’è la comunione dei beni
Le politiche in merito all’amministrazione del capitale e delle finanze dopo le nozze sono chiarite dal codice civile. In particolare, la comunione dei beni, secondo l’articolo 159, rappresenta il regime patrimoniale legale della famiglia. Ulteriori dettagli sono forniti dall’articolo 177, che definisce patrimonio comune della coppia “tutti i beni acquistati insieme o separatamente dai coniugi a partire dal giorno delle nozze”.
Ciò vuol dire che marito e moglie possiedono ciascuno il 50% di proprietà e averi acquisiti dopo lo scambio delle promesse. Ad esempio, se viene comprato un appartamento di cui è intestatario solo uno dei due coniugi in comunione dei beni, tale immobile, rientrando comunque nel regime della comunione, risulta appartenente anche all’altro.
Non rientrano invece in questo regime i beni posseduti prima del sì: se l’appartamento è stato acquistato in un periodo precedente alle nozze da uno dei due sposi, anche successivamente solo chi l’ha pagato continuerà ad esserne il proprietario. Fanno eccezione al regime di comunione anche i beni strettamente di uso personale; quelli considerati necessari per l’esercizio della professione e le eredità e le donazioni ricevute dopo il matrimonio (salvo che nell’atto di liberalità o nel testamento sia previsto diversamente).
Chi amministra i beni comuni
Per gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero quelli che servono alla normale gestione e conservazione del patrimonio comune, ciascun coniuge può agire separatamente. Per quanto riguarda invece gli atti di straordinaria amministrazione, cioè quelli che incidono in maniera rilevante sul patrimonio, i due coniugi sono tenuti ad agire insieme. In questa seconda categoria, ad esempio, potrebbe rientrare l’acquisto di una casa.
Quando sceglierla
La comunione dei beni potrebbe rivelarsi la soluzione migliore per le coppie che abbiano intenzione di costruire un patrimonio condiviso, anche qualora uno dei due coniugi abbia un introito economico più limitato. Il Consiglio Nazionale del Notariato la definisce espressamente un regime solidaristico, pensato anche per tutelare chi contribuisce alla famiglia attraverso il lavoro domestico e la cura dei figli: la sua istituzione fu infatti alla base della Riforma del diritto di famiglia del 1975.
Cos’è la separazione dei beni
In base a quanto dispone l’articolo 215 del codice civile, la separazione dei beni permette a ciascun coniuge di disporre della proprietà esclusiva dei beni acquistati anche dopo il matrimonio. Ad ognuno, quindi, spetta la gestione personale del proprio capitale senza alcuna ingerenza da parte dell’altro.
Ciò vuol dire che se uno dei due neosposi acquista un immobile dopo il matrimonio, l’appartamento rimane esclusivamente di sua proprietà. Secondo la legge, questo regime non esime comunque i coniugi dalle proprie responsabilità nei confronti della famiglia.
La separazione dei beni non ha inoltre alcun rapporto con l’unione e la solidità di un matrimonio: anche coppie profondamente innamorate possono esplicitamente chiedere di gestire il proprio patrimonio autonomamente. Inoltre, il Notariato precisa espressamente che la separazione patrimoniale non incide sui diritti ereditari derivanti dal matrimonio.
Quando sceglierlo
La separazione dei beni è adatta alle coppie che vogliono mantenere una certa autonomia patrimoniale. Questa soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente adatta quando uno dei due svolge una professione imprenditoriale rischiosa: secondo la legge, in questi casi, eventuali creditori non potrebbero avanzare pretese sui beni dell’altro coniuge.
Anche quando entrambi hanno già a disposizione patrimoni personali piuttosto ingenti o vogliono continuare a fare investimenti autonomamente questa soluzione potrebbe essere la più adatta.
Quando si effettua la scelta del regime patrimoniale
Come già spiegato, nel caso in cui non sia espressa esplicitamente alcuna volontà da parte dei coniugi, si instaura autonomamente il regime patrimoniale della comunione dei beni. Qualora si voglia richiedere la separazione dei beni, si può farlo direttamente nel momento del matrimonio di fronte all’ufficiale civile, in modo tale che la scelta venga inserita nell’atto di matrimonio. In alternativa, si può stipulare un’apposita convenzione di fronte a un notaio anche prima o dopo il rito civile.
È inoltre possibile sposarsi con la comunione dei beni e cambiare idea successivamente: secondo l’articolo 162 del codice civile, anche in questo caso è necessaria una stipula davanti a un notaio. Ciò non può tuttavia cancellare retroattivamente la comunione esistente fino a quel momento: occorre invece eventualmente procedere anche alla divisione dei beni già condivisi.
Insomma, anche se sarebbe sicuramente più semplice arrivare al sì con le idee ben chiare, nulla vieta agli sposi di tornare sui propri passi.