Padre assente: i figli possono prendere il cognome materno

Due anni fa è iniziata la battaglia per il cambio cognome a causa dell'assenza del papà. Il Consiglio di Stato accetta la richiesta

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Sabina Petrazzuolo

Lifestyle editor e storyteller

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Nel mese di giugno del 2022 la sentenza della Corte Costituzionale ha cambiato la storia del nostro Paese annullando l’attribuzione automatica del cognome del padre ai neonati. Da quel momento in poi è stata data alla popolazione la possibilità di scegliere l’assegnazione del doppio cognome. È possibile altresì optare per un solo cognome, sia questo paterno o materno.

I figli assumono così il cognome di entrambi i genitori, secondo l’ordine da questo concordato, o di uno soltanto. Sempre, ovviamente, di comune accordo. Ma che succede se sono i figli a voler cambiare il cognome? Lo ha svelato il Consiglio di Stato qualche giorno fa, con la sentenza del 19 settembre, n. 8422, con la quale ha confermato – a una ragazza che ne ha fatto richiesta – la possibilità di assumere il cognome materno al posto di quello del padre assente. Ecco cosa è successo.

La richiesta del cambio cognome

Ha 18 anni, questa ragazza, e da anni vive e condivide la sua vita con sua madre, un vero e proprio punto di riferimento. Dopo il divorzio dei genitori, la diciottenne ha visto allontanarsi suo padre, ogni giorno un po’ di più, fino a perdere totalmente i contatti. L’uomo ha smesso di occuparsi di lei, sia dal punto di vista economico che emotivo, arrivando quindi a segnare una rottura insanabile.

È a quel punto che la ragazza ha espresso il desiderio di poter cambiare il cognome paterno – anche oggetto di scherno in ambito scolastico -e assumere quello di sua madre, l’unico genitore che in tutti questi anni con amore e presenza ha colmato il vuoto di un padre assente. La richiesta, più che comprensibile, è passata tra le mani della Prefettura della provincia dove la ragazza risiede che le ha negato questa possibilità.

A respingere l’istanza anche il Ministero dell’Interno che ha giustificato questa decisione spiegando che il nome e il cognome sono strettamente legati all’identità personale, e che la modifica di questi può avvenire solo in situazioni rilevanti, significative e legittimate dalla legge italiana. Non era della stessa opinione il Consiglio di Stato, però, che alla luce dei fatti ha ritenuto più che valide le ragioni di una figlia che vuole, anche su carta, interrompere il rapporto con un padre che l’ha rifiutata.

Sì al cambio cognome per assenza del genitore: la decisione del Consiglio di Stato

Arriviamo quindi al 19 settembre, a quando il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza che consentirà alla 18enne di assumere il cognome della madre. La decisione è arrivata tenendo conto dell’evoluzione sull’attribuzione dei cognomi, ma anche e soprattutto alla vicenda personale della giovane, sovvertendo quanto dichiarato dal Ministero dell’Interno.

Se è vero, infatti, che la legge non prevede il diritto di scegliere il proprio cognome, e che questo può avvenire solo in determinati e legittimati casi, è vero anche che come questa afferma, il cognome è un segno distintivo dell’identità della persona e della famiglia. Una famiglia che, in questo specifico caso, è costituita dalla figura del genitore materno.

“La ricorrente in primo grado ha motivato la sua richiesta di attribuzione del cognome materno, in luogo di quello paterno che le è stato assegnato, ope legis, alla nascita, in quanto non rispondente alla sua identità di figlia” – afferma la sentenza – “Nella richiesta ha ripercorso la sua vicenda personale, ha descritto la sofferenza derivante dall’incuria e dall’assenza del padre; il disagio derivante dal suo cognome, ritenuto ad essa estraneo e per di più ridicolo, oggetto di dileggio in ambito scolastico; il disinteresse del padre nei suoi confronti, al punto di privarla perfino del saluto”.