Violenza sulle donne, approvate nuove norme del Codice Rosso: tutto sulla legge

Una risposta al coro di voci che si leva per chiedere alla politica interventi e gestioni più veloci, protezioni e tutele

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Giorgia Prina

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Pene inasprite, introduzione di nuovi reati e accelerazione delle procedure. È quanto promette la proposta di legge sulle nuove norme al Codice Rosso approvata nella giornata del 7 settembre.  Il testo, già votato dal Senato, ha ottenuto a Montecitorio 200 sì, nessun voto contrario e 61 astenuti (Pd e Avs). Sono giorni neri per la cronaca, che segnala quotidianamente casi di femminicidi e di violenze a danno di donne e ragazze in tutta Italia. Un conto, quello delle vittime, che continua a salire e che chiede a gran voce l’intervento della politica nelle pene, nell’istruzione e nell’attenzione verso un fenomeno sociale che continua indisturbato a mietere vittime. In questo senso il Codice Rosso, soprattutto nelle ultime norme approvate, viene incontro alla richiesta delle donne di maggiore velocità nei procedimenti, per assicurare protezione e tutela a chi denuncia. Un primo passo, sicuramente importante, che potrà aprire la strada alla presa in considerazione di azioni politiche anche culturali verso un’educazione sentimentale, affettiva e al consenso.

Violenza sulle donne, “Codice Rosso”: tutto sulla legge

Il Codice Rosso è una legge che si propone di tutelare le donne e i soggetti che subiscono violenze, atti persecutori e maltrattamenti. Si tratta della L.69/2019 dal titolo Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. La direttiva approvata dalla Camera nella giornata del 7 settembre inasprisce le pene per quelli già esistenti ed elabora una procedura per tutela meglio e prima chi vive situazioni di rischio. Si tratta di richieste di modifiche alla legge che vengono da tempo invocate dalle attiviste che vedono come necessario l’intervento della politica. Un intervento che non si fermi solo alle pene, ma che abbia come intento principale la tutela delle donne a rischio e la loro protezione.

Nelle nuove norme approvate è stata prevista un’accelerazione per l’avvio del procedimento penale per alcuni reati come quello di stalking, per i maltrattamenti in famiglia e la violenza sessuale.  In particolare, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il Pm deve assumere informazioni della persona offesa o da chi ha denunciato. In questi casi i provvedimenti di protezione delle vittime devono essere adottati più velocemente. La polizia giudiziaria – non appena acquisita la notizia di reato – può riferire immediatamente al Pm, anche oralmente. Di particolare interesse la modifica dell’iter degli atti d’indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria, che dovrà avvenire senza ritardi.

Inoltre, si allungano i tempi per sporgere denuncia: da 6 diventano 12 i mesi a disposizione della vittima per farlo. Una misura importante, ma non sempre sufficiente, per consentire alle donne offese di intraprendere il difficile iter giuridico. Modificata anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il giudice potrà predisporre il ricorso al braccialetto elettronico con il fine di garantirne il rispetto. Si ampliano i casi in cui queste misure di prevenzione saranno attuabili: varranno anche in caso di reato di maltrattamento nei confronti del coniuge o del convivente.

4 nuovi reati nella legge “Codice Rosso”

Sono 4 i nuovi reati del codice penale introdotti dalla legge 69/2019. Nell’art. 612-ter Cp è stato inserito il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate . Si tratta di provvedimenti previsti contro il revenge porn, punito, dopo le ultime modifiche, con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro. All’Art. 583-quinquies Cp è stato aggiunto il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Lo sfregio verrò punito con la reclusione da 8 a 14 anni.

Inserito anche il reato di costrizione e induzione al matrimonio (nell’Art. 558-bis Cp). Verrà punito con la reclusione da 1 a 5 anni. “La pena aumenta se il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia”, riporta La Repubblica. Nell’Art. 387-bis Cp è stata introdotta invece il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che verrà sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.

L’inasprimento delle pene

Inasprite le pene: il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7; lo stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di 1 anno e un massimo di 6 anni e sei mesi; la violenza sessuale dal minimo di 5 al massimo di 10 anni passa da 6 a 12 anni. La violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14 anni, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.

Non è mancato chi, tra i politici e le politiche, pur mostrandosi favorevoli alle modifiche ha evidenziato alcune lacune del testo. Tra questi Mara Carfagna: “Per quanto importante, si tratta comunque di un ritocco non all’altezza della situazione. Non può essere questa l’unica risposta alla drammatica escalation di aggressioni, violenze, persecuzioni e femminicidi alla quale stiamo assistendo”.