Fedez perde contro il Codacons: “Lecite le accuse di pubblicità occulta e omofobia”

Duro colpo per Fedez che, come riporta il comunicato del Codacons, si è visto archiviare la querela per diffamazione contro l'associazione a tutela dei consumatori

Pubblicato: 30 Gennaio 2024 17:48

Nicoletta Fersini

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“Ancora brutte notizie in casa Ferragnez”, così esordisce il Codacons nel suo odierno comunicato. E non avrebbe potuto trovare incipit migliore visto il periodo (ormai si parla di mesi) a dir poco turbolento che Fedez e consorte, l’influencer Chiara Ferragni, stanno vivendo. Non solo scandali e pandori o la costante e inesorabile perdita di follower sui social, per Fedez è arrivata anche un’altra brutta notizia: la sua querela per diffamazione contro l’associazione a tutela dei consumatori è stata ufficialmente archiviata dal Tribunale di Roma perché sono state considerate “lecite” le accuse di pubblicità occulta e omofobia ai danni del rapper.

Perché Fedez ha denunciato il Codacons per diffamazione

“Il Tribunale di Roma che ha bocciato il rapper e tutte le sue richieste, confermando la correttezza dell’operato dell’associazione”, ha scritto il Codacons in un comunicato reso pubblico martedì 30 gennaio. Una buona notizia per l’associazione a tutela dei consumatori, un po’ meno per il rapper e marito di Chiara Ferragni, che di certo non sta vivendo un momento semplice in famiglia.

Tra uno scandalo e l’altro, Fedez si è visto scivolare dalle mani l’occasione per avere una “rivincita” nei confronti del Codacons che – talvolta con esiti quasi surreali – si è spesso schierato apertamente contro il rapper. Ma perché aveva sporto querela con l’intenzione di confermare il capo d’accusa di diffamazione ai danni dell’associazione?

La vicenda risale al 2021, come spiega lo stesso comunicato, quando il Codacons ha denunciato un “presunto caso di pubblicità occulta” da parte di Fedez in favore di un celebre marchio sportivo durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, lo stesso che viene trasmesso in diretta su Rai 1. A questo si aggiunge un’altra denuncia da parte del Codacons, stavolta per via di alcuni testi scritti e cantati dal rapper tacciati di omofobia, proprio nel momento in cui Fedez si era schierato a favore del DDL Zan e dell’inasprimento delle leggi contro l’omotransfobia.

Fedez perde la causa per diffamazione contro il Codacons

È per queste due gravi accuse che Fedez ai tempi aveva deciso di sporgere formale querela contro il Codacons, sperando di ottenere un risultato. Ma non è andata come previsto.

“Oggi il Gip del Tribunale di Roma, dott.ssa Anna Maria Gavoni, con una importantissima ordinanza non solo rigetta le richieste del rapper, ma boccia Fedez su tutta la linea, confermando in pieno la legittimità delle denunce del Codacons” si legge nel comunicato dell’associazione che riporta le esatte parole del testo: “Quanto alla pubblicità occulta la oggettività del fatto, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia [cognome del rapper, ndr]”.

E ancora: “Quanto alla posizione sulla omofobia: la insussistenza di elementi della falsità delle dichiarazioni si ricava dalla canzone Tutto il contrario il cui testo contiene il seguente periodo: ‘Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchi’. (…) Ritiene il Gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa.

“Pertanto l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale“, conclude.

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