Lo zaino nuovo di zecca arriva a casa dentro il sacchetto del negozio, con l’etichetta ancora attaccata e il profumo di tela mai usata. Ma lo scontrino non dovrebbe fare la stessa fine della busta, ovvero finire nel cestino. Perché quando passano le settimane e la scuola entra nel vivo, una mattina qualsiasi la cerniera si inceppa o una cucitura comincia a cedere.
Esattamente come uno smartphone o un paio di scarpe, anche lo zaino gode della garanzia legale di conformità: una tutela che il Codice del consumo riconosce a chi acquista un prodotto nuovo come consumatore presso un venditore professionale.
Perché lo scontrino dello zaino va conservato per almeno due anni
Il venditore risponde dei difetti di conformità originari che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene; i mesi da segnare sul calendario, però, sono ventisei. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy invita infatti a tenere da parte scontrini o fatture per almeno 26 mesi, perché entro questo termine si prescrive l’azione con cui il consumatore può far valere i propri diritti.
La garanzia legale non costa nulla, e vale per gli acquisti fatti da un consumatore presso un negozio o un venditore che opera come professionista. Dal momento della consegna (non sempre coincide con quello del pagamento) scattano i ventiquattro mesi: se abbiamo ordinato lo zaino online e ci è arrivato tre giorni dopo, contano i tre giorni dopo. A rispondere, di norma, è chi ce lo ha venduto, non l’azienda che lo produce, a meno che sia stato il marchio stesso a venderlo direttamente.
C’è un altro piccolo trucco da ricordare: gli scontrini col tempo sbiadiscono. Appena tornate a casa, possiamo fotografarlo o scansionarlo, conservando l’immagine insieme all’originale, alla conferma dell’ordine o alla ricevuta del pagamento.
Quali difetti rientrano nella garanzia (e quali no)
Nella garanzia rientra il difetto di conformità; lo zaino deve corrispondere a com’è stato descritto, deve reggere l’uso normale che ci si aspetta da uno zaino da scuola e deve avere la qualità, la sicurezza e la durata che chi lo compra può ragionevolmente attendersi, anche alla luce di quanto promesso in pubblicità o dal commesso.
Ci sono situazioni che possono rientrarci, anche se ognuna va sempre soppesata con attenzione. Pensiamo a una cucitura che comincia a cedere dopo poche settimane, oppure a uno spallaccio che si scuce nonostante lo zaino sia stato utilizzato normalmente e senza essere sovraccaricato. Lo stesso vale per una cerniera che si blocca molto prima del previsto o per una fibbia che si spezza al primo utilizzo. E rientrano anche le “promesse mancate”: se il modello era stato espressamente presentato come impermeabile e non offre la protezione dichiarata, quella caratteristica assente può costituire un difetto di conformità.
Cosa rimane fuori? La normale usura, i tagli, le macchie e le abrasioni provocati durante l’utilizzo, così come i danni accidentali, magari causati da un lavaggio contrario alle istruzioni dell’etichetta o le rotture dovute a un evidente sovraccarico. Per quanto riguarda i tempi, nei primi dodici mesi il difetto si presume già esistente al momento della consegna e spetta al venditore dimostrare il contrario. Dopo il primo anno, invece, spetta a noi provare che il difetto era originario.