Secondo matrimonio, con che rito si può celebrare

Rito religioso o rito civile: in quali casi il secondo matrimonio può essere celebrato in Chiesa e sul Comune

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Anna Verrillo

Giornalista e Lifestyle Editor

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Sempre più persone scelgono nella vita di celebrare un secondo matrimonio. Gli scenari che possono condurre a dei fiori d’arancio bis sono molteplici: può accadere che un coniuge venga a mancare, che le circostanze cambino, oppure semplicemente che l’amore finisca e ci si renda conto che la scelta migliore per entrambi sia essere felici con altre persone.

Per quanto ogni seconda possibilità meriti di essere celebrata a dovere, potreste incorrere in qualche limitazione burocratica. Se ad esempio avete immaginato i fiori d’arancio bis in Chiesa, realizzare il vostro sogno potrebbe rivelarsi meno semplice del previsto, mentre non dovreste incorrere in particolari problemi per la cerimonia civile: ecco tutti i possibili scenari.

Quando il secondo matrimonio si può celebrare con rito religioso

Se sognate un rito religioso per il vostro secondo matrimonio, in molti casi non potrete essere accontentati. Infatti, qualora anche il precedente “sì” sia stato celebrato in Chiesa, quasi sicuramente non potrete concedervi il bis tra le navate, ad eccezione di pochissimi casi.

Primo matrimonio dichiarato nullo

Il coniuge può celebrare il secondo matrimonio secondo il rito religioso nel caso in cui il precedente sia dichiarato nullo da un Tribunale Ecclesiastico o dalla Sacra Rota. Ciò accade nel caso in cui la prima unione non fosse valida sin dall’inizio poiché mancavano elementi fondamentali, come ad esempio il consenso, la libertà, o l’intenzione di adempiere agli obblighi coniugali.

I casi più comuni in cui il Tribunale Ecclesiastico concede l’annullamento includono un difetto di consenso: ciò vuol dire che nel momento dello scambio delle promesse uno dei coniugi non era pienamente consapevole o libero a causa di pressioni sociali o familiari. Altri motivi  frequenti alla base dell’annullamento di un matrimonio sono l’incapacità psichica di uno degli sposi ed eventuali menzogne su aspetti fondamentali della propria vita (identità, condizioni di salute, desiderio di avere figli, ecc.).

Potrebbe infine capitare che uno dei partner, pur pronunciando il “sì”, non rispetti uno degli elementi essenziali del matrimonio, come ad esempio  la volontà di avere figli e la fedeltà esclusiva. Anche in questo caso, si potrebbe richiedere la nullità del vincolo.

Rispetto a qualche anno fa, la procedura è diventata molto più veloce: dopo aver presentato una libella al Tribunale Ecclesiastico competente, quest’ultimo avvierà un’istruttoria, al termine della quale sarà emessa una sentenza. Se è favorevole, il matrimonio precedente sarà dichiarato nullo.

Morte del primo coniuge

Qualora il secondo matrimonio arrivi in seguito alla morte del vostro primo coniuge, la Chiesa riconosce la possibilità di un secondo matrimonio religioso essendo considerata conclusa la precedente unione. 

Affinché la richiesta sia accettata, sono necessari alcuni documenti, tra cui il certificato di morte del coniuge e l’ estratto dell’atto di matrimonio precedente. A questi si aggiungono gli ordinari documenti nuziali che vengono richiesti a tutti i futuri coniugi (certificato di battesimo e cresima; certificato di stato libero ecclesiastico; documenti civili/anagrafici; attestato del corso prematrimoniale).

Primo matrimonio non celebrato in Chiesa

Se avete celebrato il vostro primo matrimonio solo secondo il rito civile, nulla vi impedisce di celebrare il secondo sì in Chiesa. Una persona divorziata, in questo caso, è libera di fronte alla Chiesa perché il matrimonio civile è invalido per mancanza di forma canonica.

Esistono comunque degli obblighi che si è chiamati a rispettare anche in questo caso: affinchè sia concessa la licenza, il parroco dovrà presentare domanda all’Ordinario del luogo (Vescovo), allegando copia della sentenza di divorzio e, ove fosse necessario, anche il provvedimento di separazione. Nella domanda il sacerdote deve assicurare che la persona divorziata mostri di avere la retta volontà coniugale e  l’impegno all’osservanza degli eventuali obblighi derivanti dalla precedente unione civile.

Affinché il prelato possa avviare la pratica, i richiedenti dovranno motivare la scelta di sposarsi religiosamente, dimostrando anche di conoscere la differenze tra il Sacramento religioso e la precedente unione civile. Dovranno anche provare di osservare eventuali doveri derivanti dal precedente matrimonio civile, sia verso il partner che nei confronti di eventuali figli. A tal proposito, il prete potrebbe anche contattare il primo coniuge per verificare l’effettivo mantenimento degli obblighi derivanti da quella unione.

Esaminata la documentazione presentata dal parroco, l’Ordinario del posto giudicherà l’opportunità di concedere la licenza. In caso di inadempienze, chiederà al parroco di inviare i nubendi al competente Ufficio di Curia per altri accertamenti.

Secondo matrimonio, quando può essere celebrato con rito civile

Molto diverso è lo scenario in cui il secondo matrimonio debba essere celebrato solo civilmente. Secondo la legge italiana, infatti, una persona può risposarsi principalmente in due casi: dopo un divorzio o in seguito alla morte del precedente partner. In entrambi i casi, non esistono particolari limitazioni.

Dopo un divorzio effettivo

Per poter celebrare un secondo sì in Comune, è necessario che il divorzio precedente sia effettivo e che sia stato registrato all’anagrafe. La situazione può tuttavia leggermente cambiare in base al genere dei futuri sposi: l’art. 89 del Codice Civile, infatti, impone alla donna un divieto temporaneo di nuove nozze per 300 giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio, così da evitare confusione di paternità.

Il divieto, tuttavia, oggi appare meno vincolante che in passato: non si applica infatti se il divorzio segue una separazione o se viene ottenuta una dispensa dal Tribunale.

Vedovanza

Così come nel caso di un matrimonio religioso, anche l’unione civile può essere celebrata una seconda volta in caso di vedovanza. Sarà sufficiente presentare al Comune il certificato di morte del coniuge e i documenti anagrafici richiesti tradizionalmente per i fiori d’arancio.

Annullamento civile del precedente matrimonio

In alcuni rari casi, il secondo matrimonio si può celebrare nel caso in cui la precedente unione sia stata annullata da un tribunale civile. Ciò può accadere in casi specifici previsti dalla legge piuttosto gravi, come l’incapacità di intendere o volere al momento del sì; violenza o minaccia; parentela stretta incompatibile oppure quando uno dei due coniugi risultasse già sposato o fosse un minorenne sprovvisto di autorizzazione per il matrimonio.

Si tratta di un caso diverso dal divorzio, poiché quest’ultimo scioglie un matrimonio valido, mentre l’annullamento stabilisce che l’unione non era valida sin dall’inizio.

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