La bella stagione ci invoglia a passare fuori casa più tempo, recuperando le ore di luce perdute durante l’inverno. E se abbiamo un giardino, un terrazzo o un balcone, siamo nella condizione migliore per arredare gli spazi esterni, rendendoli il nostro angolo di benessere.
Ma quando il sole inizia ad essere più aggressivo? Le pergotende sono tra le opzioni più interessanti per tutelarci dagli agenti atmosferici, senza rinunciare a stare all’aperto e, soprattutto, evitando di programmare opere murarie esose e impegnative.
La pergotenda è infatti una soluzione easy per ripararci dagli UV, che può essere installata senza chiedere permessi. Ma occhio a struttura, proporzioni e rispetto di alcuni limiti, dato che è piuttosto semplice passare da edilizia libera a costruzioni che prevedono PdC e SCIA.
Il Permesso di Costruire e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività non sono sempre necessari, come accennato. Se però il progetto rivoluziona l’estetica della casa, o ne aumenta i vani, trasformando gli spazi in veranda, è necessario richiedere autorizzazioni specifiche.
Indice
Cos’è la pergotenda
Se dovessimo dare una definizione alla pergotenda, sarebbe giusto dire che è una felice via di mezzo tra una pergola e una tenda da sole. Ha una struttura leggera e amovibile, composta dai paletti di sostegno e da una copertura retrattile, manuale o motorizzata.
Il telo superiore, quando non serve, può essere richiuso a pacchetto, scorrendo su guide in alluminio che ne garantiscono il movimento. Al contrario, quando è necessaria l’azione oscurante e impermeabile, lo si può riaprire per garantire una copertura superiore totale.
Per quanto riguarda il telaio, la struttura di solito prevede due versioni: una è quella in alluminio, moderna e resistente. Ma esiste anche una versione in legno dall’aspetto più naturale e confortevole, scelta da chi non vuole rinunciare a un design più caldo.
I lati della pergotenda classica sono vuoti, ma è possibile anche prevedere chiusure laterali VEPA, ossia vetrate panoramiche amovibili. Fino a che restano non fisse, anche queste rientrano nel campo delle opere di edilizia libera, esenti da permessi.
Pergotenda VS Pergola bioclimatica
Il principio tutelativo contro i raggi UV è lo stesso, ma pergotende e pergole bioclimatiche non sono la stessa cosa. Le prime hanno un sistema che, da chiuso, impacchetta il telo in PVC da un lato e lascia la superficie del tutto libera, a cielo aperto in pratica.
Le pergole hanno invece una copertura fatta di alette in alluminio che ruotano da 0 a 140° circa per filtrare la luce da aperte, o limitarla da chiuse. Il sistema è fisso in questo caso e l’apertura e chiusura delle lamelle può essere modulata a seconda delle esigenze.
L’attributo “bioclimatiche” deriva dagli effetti dell’inclinazione delle alette: si può infatti decidere di ruotarle in modo che proteggano dal sole, ma facciano passare l’aria. E questo impedisce l’effetto cappa, ricreando un microclima ideale.
Da chiuse, agiscono invece a tenuta stagna e risultano più resistenti a pioggia o neve, rispetto ai teli delle pergotende. Ci sono anche versioni con le alette retrattili, una sorta di ibrido tra pergotenda e pergola bioclimatica, ma i costi tendono ad essere più elevati.
In tutti i casi, se le strutture restano aperte sui lati, hanno una copertura mobile e non alterano in modo significativo l’estetica o la sagoma dell’edificio, installarle non esige permessi. Ma il discorso, fino al 2024, non era sempre così scontato.
Pergotende e edilizia libera: cosa dice la legge
Il Decreto Salva Casa 2024, ossia il D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024, ha definito meglio ciò che si può considerare edilizia libera. Ma da allora fino ad oggi, visto che alcuni dettagli risultano ancora soggetti a interpretazioni, sono arrivate importanti precisazioni.
Ne è un esempio la sentenza n. 29638 del 2025 della Corte di Cassazione, che ha portato a una modifica alla lettera b-ter dell’art. 6 del Testo Unico Edilizia. Il DPRR 380/2001 si è fatto così meno oscuro, spiegando in dettaglio la questione sulle opere di protezione solare.
Le modifiche al TUE, hanno specificato meglio i tratti caratteristici che devono avere le pergotende per essere definite tali e, quindi, essere considerate edilizia libera. Ne sono risultati 5 criteri per individuare in modo più certo quali opere vi rientrino, ossia:
- struttura leggera – i pali e gli elementi rigidi che sostengono la pergotenda devono servire solo a sostenere il telo. Se cambiano il prospetto della casa, o hanno un impatto visivo importante, il sistema non si configura più come edilizia libera;
- composizione – la parte principale è la tenda, sia che si tratti di pergotende o bioclimatiche;
- funzione – questo è l’elemento che fa più luce sulla definizione. È una pergotenda e non è soggetta a richiesta di permessi, se la finalità unica è la protezione dagli agenti atmosferici, il che elimina ulteriori funzioni di garage, magazzino o veranda;
- assenza di volume – la pergotenda non aggiunge vani all’immobile, né crea spazi chiusi in modo definitivo;
- posizione – la struttura deve essere annessa o addossata all’immobile, quindi attaccata al muro o adiacente. I pali di ancoraggio devono servire solo a impedire che il telo si distacchi.
Se la struttura non è leggera, costituita da una copertura retrattile con unica funzione anti pioggia o sole, montata su uno scheletro di legno o alluminio di solo sostegno, occhio. In questi casi le autorizzazioni servono e, dove non richieste, possono esporci a sanzioni.
È il caso delle false pergotende, che hanno portato la Cassazione a mettere un punto fermo sulla questione. Le strutture con vetrate e pannelli fissi, o coperture rigide non amovibili, trasformano gli spazi in vani e necessitano di permessi per non incorrere in abusi edilizi.
Che fare se la pergotenda diventa una veranda: i permessi
Le caratteristiche della pergotenda, le stesse delle pergole bioclimatiche, le abbiamo viste e si possono riassumere in leggerezza, apertura, poco impatto visivo, struttura mobile, funzione anti agenti atmosferici esclusiva. In questi casi nessun permesso da richiedere.
Ma se venisse a mancare anche solo uno di questi elementi, non si tratterebbe più di edilizia libera e il PdC, o Permesso di Costruire, sarebbe il titolo abilitativo da chiedere al Comune. È lo standard per ogni opera che prevede trasformazioni degli spazi e del territorio.
Vi rientrano le nuove costruzioni, ma anche le ristrutturazioni che modificano il prospetto di un edificio, o anche i cambi di destinazione uso. Se, quindi, la pergotenda che abbiamo in mente assomiglia di più a una veranda, questa autorizzazione diventa necessaria.
La richiesta va presentata al Comune dove è sito l’immobile, presso l’ufficio che si occupa di edilizia. Si può presentare domanda tramite PEC o recandosi allo sportello apposito, prima dell’inizio dei lavori. I tempi dell’istruttoria non sono brevi e bisogna calcolare circa 60 giorni per la proposta di provvedimento e 30 per il provvedimento finale.
Il minimo di attesa per ottenere il permesso a costruire è infatti di circa 90 giorni. Una volta avuto il via libera dal Comune, possiamo iniziare i lavori entro un anno dalla delibera e ultimarli entro massimo tre anni.
Ci sono altre autorizzazioni necessarie?
Se abitiamo in condominio e la pergotenda rischia di alterare il decoro o l’armonia visiva dello stabile, è necessario chiedere il permesso all’Assemblea dei condomini. Ma questo passaggio è importante anche se la struttura ha un peso significativo.
In questi casi servono anche calcoli strutturali che devono essere depositati presso il Genio Civile per la normativa antisismica. E se abitiamo in centro storico o in una zona soggetta a vincoli artistici, paesaggistici o l’immobile è un Bene Culturale?
La richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del territorio è obbligatoria. Va presentata domanda presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del proprio Comune, il quale trasmetterà la pratica all’ente di riferimento.
Da qui, contiamo almeno un paio di mesi per avere le autorizzazioni utili per l’inizio dei lavori.